Uno dei dubbi che attanagliano i collezionisti di repliche da collezione di armi da fuoco e pistole a salve è quello relativo alla liceità della loro detenzione e soprattutto del trasporto.
In Italia è obbligatorio il porto d’armi per una grande gamma di oggetti per la difesa personale, lo sport e la caccia. Le condizioni per il porto d’armi sono piuttosto stringenti e richiedono, tra le varie, una fedina penale pulita insieme e una valutazione generale del richiedente. Tuttavia, per le pistole a salve e quelle per le armi da softair il discorso è diverso.
Si possono potare le pistole a salve?
Iniziamo specificando come le armi a salve, senza eccezioni, possono essere acquistate da qualsiasi cittadino maggiorenne o minorenne. Non occorre il nulla osta, oppure il porto d’armi e nessuna registrazione, perché si tratta di oggetti completamente incapaci di ledere persone terze e il portatore.
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Esistono normative molto stringenti che prevedono che le pistole a salve debbano avere caratteristiche specifiche che impediscono ogni tipo di utilizzo e modifica.
All’interno della canna deve essere presente un’ostruzione solidale con la struttura, ovverosia, un elemento saldato oppure che fa parte della pressofusione del modello che impedisce in ogni modo lo scorrimento di qualsiasi tipo di proiettile, a polvere oppure con altri mezzi di propulsione.
Inoltre deve essere impossibile incamerare le cartucce dopo la rimozione. Su questo ultimo punto la legge è molto chiara e non ammette repliche.
Se però le regole sono molto stringenti, in alcuni casi i modelli di pistole a salve sono repliche assolutamente fedeli al modello originario e realizzate con materiali che, in teoria, potrebbero essere adattati per qualche tipo di modifica.
Anche per questa specifica caratteristica la legislazione è molto chiara ed è assolutamente proibita ogni forma di modifica atta a permettere l’espulsione e il transito di proiettili all’interno della canna.
È opportuno ricordare che un eventuale modifica di questo tipo costituisce un reato penale e quindi già questo dovrebbe essere un buon deterrente per qualsiasi furbetto che abbia in mente di acquistare una pistola giocattolo e trasformarla nella sua arma personale.
Un ulteriore elemento a tutela delle persone è l’obbligo per la presenza del tappo rosso inamovibile alla volata, che deve essere visibile con evidenza da fuori, perché è importante che la pistola venga immediatamente riconosciuta come incapace di nuocere.
Questo, per evitare reazioni avverse da parte di persone armate con una vera pistola, che potrebbero vedersi minacciate e sparare, causando danni seri.
Quali sono le normative
Esiste una sentenza della cassazione che in quanto tale fa giurisprudenza ed è la (Cass. 1274 del 16 marzo 1994), secondo la quale la detenzione di un’arma a salve o una pistola privi dell’associazione alla polizia in materia, non compete al reato di detenzione abusiva di arma da fuoco e non è quindi perseguibile.
È stata poi aggiunta un’altra sentenza della Cassazione (Cass. 9402/2013) secondo la quale, uscire portando con sé un’arma giocattolo o a salve, non è un reato perseguibile per legge. Bisogna sottolineare come, se portare con sé un’arma giocattolo non costituisce un reato, l’impiego che se ne fa invece può far parte di contesti illegali di varia natura.
Se si minaccia qualcuno, per esempio in sede di rapina, utilizzando un’arma giocattolo modificata o no, facendo credere che si tratti di una vera pistola, le conseguenze legali ci sono e sono anche gravi. Infatti in questo caso il reato che si è compiuto è diverso dal semplice porto, ma si tratta di minaccia e in quanto tale non ha la necessità di un fondamento strumentale ed è sufficiente che venga creduta tale.
La Cassazione, con la sentenza 1779 del 07 aprile 2017 ha stabilito in maniera definitiva come l’impiego di un’arma giocattolo in un contesto di minaccia integri il reato e sia in questo modo perseguibile per legge.
Le armi ad aria compressa
Se le armi a salve possono essere ottime copie fedeli di modelli reali, ma sono completamente incapaci di nuocere, perché non sparano proiettili o a pallettoni di nessun tipo, quelle ad aria compressa invece hanno una serie di caratteristiche che ne limita il porto.
Se la potenza è superiore a 7,5 J, anche se non ci sono polveri da sparo e proiettili in metallo, l’arma ad aria compressa viene classificata esattamente alla stregua delle armi da fuoco e di conseguenza come tale viene trattata dal punto di vista civile e penale.
Per il trasporto delle pistole ad aria compressa anche sotto i 7,5 joule è obbligatorio il titolo abilitativo e non si può uscire di casa portandole con se cariche e pronte per l’uso. È molto differente il trasporto dell’oggetto pistola privo del serbatoio di gas e dei pallettoni nel caricatore.
Per pistole da softair, in cui l’energia cinetica è inferiore a 1 J, la classificazione è di arma giocattolo ma devono essere sempre rispettate le regole sulle segnalazioni, in particolare il bollino rosso.
Non è possibile andarsene in giro per strada a fare una sparatoria con armi ad aria compressa, perché si è di fronte al rischio che un passante venga coinvolto, anche in maniera grave e con conseguenze non direttamente correlate all’impatto del proiettile. È sufficiente che un anziano si veda puntare contro un mitra e cadda in terra battendo la testa contro il marciapiede per finire in grossi guai.
Quando si decide di fare una sessione con le armi softair è necessario recarsi in zone preparate o molto isolate, dove però si è esposti al rischio di fraintendimento da parte di persone non informate e provvedere alla segnalazione e alla delimitazione dell’area, possibilmente aggiungendo guardalinee.
Quando si utilizzano le pistole soft air è necessario dotarsi di tutte le apparecchiature di sicurezza e protezioni per mani, occhi e viso e per il corpo, perché per quanto l’impatto sia cineticamente scarso, questo non vuol dire che non possa causare traumi fastidiosi e in casi sfortunati anche danni seri, a esempio nel caso di impatto con una pupilla.
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